ZATTERA (per la navigazione oltre le 6 ma entro le 12 miglia)

ZATTERA (per la navigazione oltre le 6 ma entro le 12 miglia)

L’atollo (apparecchio galleggiante) non è più valido come dotazione di sicurezza 

(atollo)

 in sostituzione è prevista la zattera costiera (o la “zattera standard” in quanto superiore). 

    (zattera costiera)


Zattera di salvataggio “costiera” (ISO 9650 tipo II)

La zattera di salvataggio “costiera” è stata introdotta, con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009, come mezzo di salvataggio collettivo al posto dell’atollo. Deve essere utilizzata quindi dalle unità da diporto durante la navigazione tra le 6 e le 12 miglia dalla costa.

La zattera “costiera” è tecnicamente uguale a quelle “standard”, però è aperta (quindi priva di tendalino), con il fondo non isolato contro il freddo e priva di luci.

Esternamente devono essere riportate su una etichetta adesiva resistente all’acqua, tutte le caratteristiche, tra le quali il marchio di conformità, il modello, il numero delle persone per le quali è abilitata, il nome del fabbricante, le istruzioni per la messa a mare e la data entro la quale deve essere revisionata,. Deve esserci anche la scritta “zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”.
La zattera costiera deve effettuare un primo controllo dopo 36 mesi e i successivi ogni due anni.